Perché si possa configurare danno erariale è necessario che il soggetto agente assuma un “rapporto di servizio” nei confronti dell’Amministrazione danneggiata.
Il concetto di rapporto di servizio è diverso da quello di rapporto di lavoro. Anche nei confronti di soggetti estranei alla Pubblica amministrazione si configura rapporto di servizio, quando il privato abbia agito al fine di realizzare un interesse pubblico, avendo maneggio di denaro pubblico e ponendosi la sua attività come strumentale al conseguimento degli obbiettivi della P.A.
Ad esempio, è stato ritenuto che:
Sussiste il rapporto di servizio, fondante la giurisdizione del giudice contabile, tra l’amministrazione che ha erogato i contributi e i percettori che li hanno ottenuti attraverso una illecita speculazione finanziaria, volta a farli apparire soggetti qualificati e dotati dei necessari requisiti economici per la realizzazione delle finalità programmate (sent. n. 318/2023, Toscana).
Ancora, è stato affermato che:
In caso di erogazione di finanziamenti pubblici a società private, si configura un rapporto di servizio che involge tanto la persona giuridica beneficiaria quanto che, amministratore o legale rappresentante, abbia seguito la realizzazione del programma finanziato.
E ancora:
È stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dell’inquilino prelazionario che, sfruttando le proprie conoscenze all’interno di un’azienda di servizi alla persona dell’ente (in virtù della carica pubblica precedentemente rivestita), abbia interferito nel procedimento amministrativo di dismissione del patrimonio immobiliare dell’azienda stessa, al fine di ottenere un vantaggio economico; siffatta ingerenza costituisce, infatti, condotta idonea a configurare sia il rapporto di servizio sia il nesso di occasionalità necessaria tra la funzione e il danno causato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza (sent. n. 144/2023, Lombardia)