Il danno

Il danno erariale comporta un pregiudizio economico che incide sul bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, in termini di perdita di beni pubblici (danno emergente) e di mancata acquisizione di incrementi economico-patrimoniali (lucro cessante).

Secondo la giurisprudenza, nel concetto di danno risarcibile rientrano anche gli eventuali pregiudizi in termini di immagine o di prestigio dell’amministrazione, ove ciò comporti oneri di ripristino. Il danno erariale può consistere anche nel difetto di corrispondenza tra la spesa e l’utilità (ad es. utilizzo di contributi pubblici per finalità diverse da quelle previste dalla legge).

Tipologie di danno erariale

Il danno erariale può essere diretto o indiretto, a seconda che sia conseguenza diretta della condotta dell’operatore pubblico ovvero colpisca l’amministrazione indirettamente nel momento in cui è chiamata a risarcire un soggetto terzo danneggiato dal proprio dipendente.

I requisiti del danno erariale

Il danno erariale deve avere i requisiti della certezza, dell’attualità e della concretezza.

Non rileva, quindi, il danno meramente presunto, ovvero quello la cui sussistenza si fonda su mere supposizioni prive valenza probatoria.

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