Perentorio il termine per la citazione assegnato con l’ordinanza confermativa del sequestro disposto con decreto inaudita altera parte

Accolta la tesi degli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella, di Lexia Avvocati

Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana – Ordinanza del 21 dicembre 2023, n. 181 (Pres. Carra A.L.; Est. Nocerino R. – P.M. Sperandeo A.).
Sequestro conservativo ante causam – inefficacia – art. 78 c.g.c.

In tema di sequestro conservativo di beni, va dichiarata l’inefficacia della misura cautelare conservativa, ai sensi dell’art. 78 co. 1 e co. 2 c.g.c., nel caso di omesso deposito dell’atto di citazione, ad opera dell’Ufficio di Procura, nel termine assegnato con l’ordinanza ex art. 74 co. 5 c.g.c. di conferma del sequestro disposto inaudita altera parte dal Presidente della Sezione giurisdizionale, attesa la qualificazione ex lege di tale termine come perentorio sia pure ai limitati fini cautelari. Rimane pertanto irrilevante sulla sorte del sequestro conservativo autorizzato, il fatto che il P.M. contabile abbia ottenuto proroga del termine per depositare l’atto introduttivo.