Non sussiste giurisdizione contabile sul danno da disservizio cagionato dai magistrati

Le Sezioni Unite accolgono il ricorso di un ex magistrato, assistito dagli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella, di Lexia Avvocati

Con ordinanza S.U. n. 2370/2023, depositata il 25 gennaio 2023, la Corte ha esaminato ed accolto un ricorso della parte privata, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, in una fattispecie in cui era stata riconosciuta la responsabilità erariale per danno da disservizio di un ex magistrato laico in servizio, in correlazione a gravi e reiterati ritardi nel deposito di numerosi provvedimenti giudiziari.

La pronuncia reca un’approfondita disamina del danno da ritardato deposito dei provvedimenti giudiziari sotto plurimi e diversi profili, quali l’irragionevole durata del processo, la denegata giustizia, la rilevanza come illecito disciplinare e/o fatto costituente reato, sottolineando come – in detto contesto – la condotta in questione rilevi primariamente sul piano disciplinare: “Il mancato rispetto, da parte del magistrato, dei tempi processuali rinviene la sua reazione nella sanzione disciplinare, la quale, anche per la particolare iniziativa nel promovimento, evoca una responsabilità verso l’intero ordinamento: una responsabilità mediante la quale si tutela il principio di buon andamento, riferibile pure agli organi dell’amministrazione della giustizia, e trovano un presidio i valori che si compendiano nel giusto processo, caratteristica essenziale della funzione giurisdizionale.”

Da tali premesse la Suprema corte fa conseguire l’ulteriore significativa statuizione per cui si può configurare il concorso della responsabilità erariale da
disservizio, laddove emergano elementi aggiuntivi rispetto al mero ritardo, da individuarsi o in un danno aggiuntivo di carattere patrimoniale “derivante dalla condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o il risarcimento per diniego di giustizia”, ovvero in una situazione in cui “il ritardo si traduca in un rifiuto o in una omissione di atti d’ufficio, penalmente rilevante, o sia espressione di un radicale, mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico per ciò che attiene alla retribuzione del magistrato “assenteista dalla funzione”.”

Nel descritto contesto si rimarca, in definitiva, il carattere assorbente della responsabilità disciplinare rispetto a quella giuscontabile da disservizio “là dove l’inefficienza del servizio giustizia dipenda dal mero ritardo nel deposito (..)”, sicché deve negarsi “la perseguibilità, dinanzi al giudice contabile, di una responsabilità per danno diretto erariale da disservizio derivante dalla inosservanza, quantunque reiterata, grave e ingiustificata, dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali. (…) Conclusivamente, il mero ritardo, da parte di un magistrato amministrativo, nel deposito dei provvedimenti non integra, di per sé, responsabilità amministrativa per danno da disservizio, essendo rimessa la valutazione di tale condotta all’organo disciplinare di governo autonomo, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti.”